Lo stato di emergenza è una condizione giuridica che può essere attivata al verificarsi o nell’imminenza di eventi eccezionali come terremoti, incendi, alluvioni o crisi sanitarie. Quando cioè si renda necessario agire con urgenza e con poteri straordinari per proteggere i cittadini e riparare eventuali danni. In questi casi, è possibile derogare le norme di legge e i vincoli di bilancio. Inoltre si possono limitare le libertà personali dei cittadini per motivi sanitari o di sicurezza, sulla base di quanto stabilito anche dall’articolo 16 della costituzione.
In base all’articolo 24 del decreto legislativo 1/2018 è il consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza, sulla base delle valutazioni presentate dal dipartimento della protezione civile. La proposta è formalizzata del presidente del consiglio d’intesa con gli esponenti delle regioni interessate. Tale delibera fissa la durata dello stato di emergenza e ne delimita l’estensione territoriale in base alla natura e alla gravità degli eventi.
Con la stessa delibera sono inoltre predisposte le prime risorse finanziarie da dedicare alle attività di soccorso e assistenza. In un secondo momento invece è previsto lo stanziamento di ulteriori fondi da destinare a sostegni per la popolazione e ricostruzione. La valutazione dell’effettivo impatto dell’evento è affidata anch’essa alla protezione civile, congiuntamente con le regioni e/o province autonome interessate. Anche in questo caso, è il consiglio dei ministri a deliberare l’assegnazione di risorse. Per questi fini esiste un apposito Fondo per le emergenze nazionali.
Come detto inoltre, durante lo stato di emergenza è possibile derogare alle norme di legge (pur rispettando i principi generali dell’ordinamento). Ciò avviene attraverso il potere di ordinanza, solitamente attribuito al capo della protezione civile. Questi delinea l’elenco delle norme temporaneamente sospese. Inoltre può a sua volta nominare altri soggetti attuatori che lo supportino nella gestione dell’emergenza. Durante questa fase gli operatori possono agire con minori limitazioni riguardo ai vincoli di bilancio e trasparenza.
La durata dello stato di emergenza non può essere superiore ai 12 mesi, prorogabile una sola volta per altri 12. La crisi legata al Covid-19 ha rappresentato un’importante eccezione in questo contesto. È stato infatti il primo caso di stato di emergenza che ha riguardato contemporaneamente l’intero territorio nazionale. Inoltre è stato prorogato ben oltre i 24 mesi previsti attraverso il ricorso ad appositi decreti legge.