Richieste contributi

La legge regionale 18 gennaio 2001, n.5 organizza le attività regionali di Protezione Civile. L'articolo 12 di tale legge prevede che in relazione alla gravità della situazione determinatasi a seguito della calamità naturale, catastrofe o altro evento calamitoso, il Presidente della Giunta regionale, su proposta della struttura regionale competente in materia di Protezione Civile, può dichiarare con proprio decreto l'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, delimitando la zona del territorio regionale interessata.

Dopo l'esecuzione degli interventi più urgenti, la Giunta regionale provvede:

  • alla concessione di contributi in conto capitale, al fine di favorire la ripresa delle attività produttive o di indennizzare in parte i danni subiti a seguito di calamità naturali o catastrofi, alle imprese industriali, artigianali, alberghiere, turistiche, bancarie, assicurative, di trasporto, di noleggio e ausiliarie delle precedenti, nonché a tutte le altre imprese commerciali ai sensi dell'articolo 2195 del codice civile ed ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, che abbiano subito danni ai fabbricati, ai macchinari, alle scorte e alle attrezzature  (ex art. 20 della l.r. 5/2001);
  • alla concessione di contributi in conto capitale, per favorire la ricostruzione o la riparazione di immobili e loro pertinenze o per indennizzare in parte i danni subiti, a favore dei cittadini privati (ex art. 22 della l.r. 5/2001).

Il Codice della Protezione Civile (ex d. lgs. 1/2018) prevede che, qualora l'evento calamitoso abbia intensità o estensione tale per cui debba essere fronteggiata, con immediatezza d'intervento, con mezzi e poteri straordinari , il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio e del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata, delibera lo Stato d'Emergenza, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale e autorizza l'emanazione delle ordinanze di Protezione Civile. Con le ordinanze di Protezione Civile si dispone, tra le altre cose e nel limite delle risorse disponibili, all'attivazione di prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti della popolazione e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità.